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15 – Il riesame in sintesi

Aggiornamento: 27 mar 2023

Ha sempre torto chi riparte dal segnale di STOP?


Questo era il quesito-ipotesi che poteva trasformare quella pubblicazione di esempio di relazione nella divulgazione del modello di massimo sapere peritale e del suo modus operandi. Operazione totalmente fallita.

Il torto non è mai stato parametro di spettanza peritale dato che è valutazione di unica competenza del Giudicante. Quindi al tecnico spetta solo - e questo è tutt’altro che poco - analizzare dal profilo del sapere scientifico e ordinare tutti gli elementi oggettivi a disposizione utili all’accertamento peritale della ricostruzione dei fatti. Pertanto, l’elaborato peritale non sentenzia chi ha torto, ma chiarisce i fatti ad uso di chi preposto al Giudizio.


Il quesito non può essere al contempo ipotesi. Infatti, il quesito deve lasciare libertà assoluta di accertamento a 360°. Di conseguenza il quesito non può imporre una situazione quale è la ripartenza da fermo data per scontata a priori, ovvero una situazione di cui non si ha certezza e che è di evidente ed unica competenza dell’accertamento peritale: sarà quest’ultimo a dover acclarare se il veicolo si sia fermato allo STOP oppure se lo abbia superato al volo.

Nell’elaborato peritale in oggetto, questo accertamento manca completamente e, come abbiamo visto in precedenza la presunta manovra di arresto a quello STOP non è affatto avvenuta: 13 – Manovra di rosso.

Al quesito iniziale il tecnico ricostruttore avrebbe semplicemente dovuto rispondere che nel caso in esame allo STOP (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada – Figura II 37 Art. 107) la Fiat non si è affatto fermata.


Il luogo va rilevato e peritalmente presentato nella sua completezza trattandosi della rappresentazione dello scenario teatro dell’evento: è pertanto elemento fondamentale per chi preposto al Giudizio e quindi dovuto.

Nell’elaborato peritale pubblicato, la documentazione utile ad illustrare la situazione locale si è dimostrata alquanto carente essendo distante dal permettere al lettore di percepire la reale situazione di quei luoghi, fatto evidenziato nella nostra analisi: 11 – Il piano di situazione.


Ai veicoli, essendo questi elemento fondamentale dell’analisi cinematica, va dato molto più peso di quanto non fatto nell’elaborato in discussione. Anzitutto vanno indicate con chiarezza le loro caratteristiche: nello specifico le relative schede tecniche sono state interamente taciute e la descrizione dei danni contenuta in due paginette non evidenzia i relativi riscontri, ovvero tace a quale delle diverse collisioni questi vadano ascritti. Già! di fatto in questo incidente non ci fu una sola collisione come si vuol far credere nell’esempio di relazione, bensì tre: 10 – Non una, tre collisioni!.


Il calcolo della collisione, parte fondamentale dell’intero sistema di calcolo delle velocità nelle differenti fasi dell’incidente, nello specifico avrebbe dovuto considerare i tre impatti nella loro cronologia ed entità: 12 – Le tre collisioni: il calcolo.

Pertanto, il calcolo presentato che si riferisce ad una sola collisione è stato oggetto di più articoli che, nello sviscerarne le incongruenze, lo hanno integralmente contestato:


Il calcolo cinematico completo, che considera inderogabilmente anche i risultati di quello della o delle collisioni, nell’esempio di relazione pubblicato parlando di un’unica collisione è già viziato alla base e di conseguenza peritalmente è improponibile come improponibili sono pure tutte le possibili deduzioni da esso derivanti. L’intera relazione peritale pubblicata a modello d’esempio, alla luce di questa documentata esamina è solo meritevole della cosiddetta archiviazione verticale.


Un ultimo pensiero.

Eticamente sorgono spontanee un paio di domande le cui risposte lascio a chi mi legge:


1. Dato che l’incidente in oggetto è realmente successo (link al documento stampa), quanto pubblicato in Internet è solo un “esempio di relazione” ... oppure trattasi piuttosto di una consulenza/perizia presentata in giudizio?


2. Nell’ipotesi che tale relazione di CT/PT sia stata presentata in giudizio, da chi fu commissionata? Quale peso ha avuto sull'esito finale della valutazione di merito?


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