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La norma della “bindella”

Aggiornamento: 17 gen 2022

Una norma nasce obsoleta quando al momento della sua apparizione non considera lo stato della tecnica e della scienza dell’oggetto che si prefigge di regolamentare. Ne consegue un’informazione fuorviante e limitativa dell’attività a cui fa riferimento, propagandando regole ormai superate da tempo e, cosa ancor più grave, propagandando in modo ignorante quella specifica arte di fatto ne ostacola ogni suo competente uso e aggiornamento.

Non ho problemi ad essere più esplicito: la norma che sto mettendo in discussione è la Norma italiana UNI 11472 titolata Rilievo degli incidenti stradali – Modalità d’esecuzione (Gennaio 2013, ICS 93.080.99). Nella sua prefazione si legge testualmente: … Tale norma è rivolta agli operatori di Polizia Giudiziaria al fine di uniformare a livello nazionale le procedure di rilievo e orientare, quale fine ultimo, tale raccolta di dati alla ricostruzione dell’incidente.

Con simili premesse, l’apparizione di una simile norma e la sua divulgazione acquistano solo il valore della pseudo informazione: non lo sarebbe se il suo titolo fosse stato “Modalità di rilievo tramite flessometro”, strumento comunemente noto con il nome di “metro a nastro” o di “bindella”.

Piano di situazione: rilievo di PG tramite flessometro


Una prima e doverosa riflessione di carattere generale sta nel chiedersi se veramente competa all’UNI (Ente Nazionale Italiano d’Unificazione) intervenire per dettare direttive operative di PG (Polizia Giudiziaria) che, fino a prova del contrario, sono ordini interni di squisita ed unica competenza del suo o dei suoi Comandi e di chi preposto alla direzione dell’indagine.


La seconda domanda scaturisce dalla volontà espressa da questa norma di voler orientare la PG alle necessità reali dell’acquisizione in loco dei reperti probatori (tracce, rilievi, prove fotografiche, ecc.) utili all’accertamento dei fatti nella ricerca della loro oggettiva verità, ovvero utili al compito peritale di ricostruzione scientifica degli stessi.

Da questo dichiarato intento, che è assolutamente condivisibile, nasce la necessità di costruire un filo diretto tra l’opera di PG e quella di ricostruzione, ovviamente nel rispetto di entrambi i ruoli e al passo con lo stato della tecnica e della scienza. Per questo, la strada giusta non è certo quella della normativa esterna che invade il campo della PG, quanto piuttosto quella di una collaborazione con la gli Organi di Polizia rispettosa del loro ruolo e funzione, diretta e possibilmente anche immediata, dato che tutto quanto non raccolto in loco nelle immediatezze del fatto, è quasi certamente perso tanto ai fini della Giustizia quanto a quelli della ricostruzione.


Oggi, a mio parere, il maggiore ostacolo a questa sinergia d’intenti tra PG e Ricostruttore nell’incidentologia stradale è costituito dall’uso improprio che si fa del segreto d’ufficio: detto segreto, mantenendo le Parti nella totale ignoranza di quanto raccolto dall'indagine, di fatto impedisce loro di svolgere il previsto e dovuto compito propositivo e di verifica voluto e garantito dal Legislatore in ogni grado e stato del procedimento (Italia, CPP, art. 121 e Svizzera CPP, art. 109).

Premesso poi quanto previsto dal Codice della strada italiano (CdStr. art. 11.4), ovvero che “gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, …” e che i documenti con le informazioni inerenti le modalità dell’incidente sono senz’altro quelli utili alla sua ricostruzione tecnico scientifica, ovvero:

- copia digitale di ogni foto di PG;

- copia del rapporto dell’incidente (forse senza le verbalizzazioni, altri rapporti, ecc.);

- copia del piano di situazione;

per questi documenti non sembra proprio poter sussistere alcun segreto, neppure quello d’ufficio.

Noto inoltre che, dato l’imperativo dell’articolo del Codice della strada appena citato che sancisce la consegna agli interessati di tale documentazione quale competenza degli stessi Organi di Polizia, questa non necessita di alcuna altra autorizzazione. Sebbene già solo questo indicherebbe tali documenti liberi a priori dal segreto d’ufficio, non è questo l’unico elemento che parla della necessità di mettere questa documentazione immediatamente e da subito a disposizione delle Parti, non alla fine dell’inchiesta come purtroppo quasi sempre accade.


Infatti.

Le foto di PG, o meglio ciascuna di esse nel suo formato digitale originale (JPEG, RAW, ecc.) sono reperto probatorio. Pertanto, trattandosi di prove, è competenza unica del Giudice il valutarle: ne consegue che nessuno, né l’Agente di PG, né il perito o consulente, hanno facoltà di effettuarne una scelta escludendo anche un solo scatto dalla documentazione d’archiviare e dovuta agli atti. Per inciso evidenzio come la loro trasposizione in un documento digitale (formati: *.doc, *.docx o *.pdf, ecc.) alterandone il formato originale in modo irreversibile non sono più, ai fini dell’accertamento, documenti validi.

Dato che l’originale delle prove fotografiche rimane alla PG e agli atti, fornendo alle Parti copia delle stesse la loro alterazione è impossibile e, pertanto, la loro segretazione non trova giustificazione alcuna. Solo mettendole immediatamente a disposizione delle Parti o dei loro specialisti, si permettere loro di effettuare le verifiche di merito e di avanzare i conseguenti suggerimenti, come appunto previsto dal Legislatore (Italia, CPP, art. 121 – Svizzera CPP, art. 109).

Il piano di situazione, ovvero la messa in scala e “a bella” dello schizzo di campagna (brogliaccio allestito in loco dalla PG) non ha motivo alcuno di essere segretato. Anzi, è interesse dell'indagine stessa che copia dello stesso venga trasmesso con copia del brogliaccio al più presto alle Parti e ai loro specialisti, affinché eventuali sviste o dimenticanze possano subito essere rilevate e segnalate e, fosse il caso, anche subito corrette dalla PG stessa. Non si tratta di contestare l’opera di PG, bensì di collaborare costruttivamente con questi Organi di Polizia allo scopo di conferire all’indagine massima oggettività e completezza.


Al fine di garantire il massimo di elementi probatori alla ricostruzione di un sinistro stradale, la “norma della bindella” pare alquanto inutile: molto più efficace sarebbe lo spiegare quanto sopra sintetizzato circa la mancanza di legittimazione della segretazione dei documenti utili alla ricostruzione delle modalità del sinistro e, nel contempo, concentrarsi per migliorare di fatto la necessaria collaborazione sinergica fra PG e Ricostruttori.

Se poi in questo spirito vogliamo farci promotori nel suggerire procedure di accertamento al passo con i tempi e mirate a metterci a disposizione il massimo degli elementi utili alle nostre analisi, nessuno ce lo vieta. Tuttavia, ricordiamo che le nostre proposte avranno successo e rispondenza solo se saranno seriamente propositive, concrete, e di facile realizzazione.

Oggi, cosa potrebbe veramente facilitare l’opera della PG che interviene in loco aumentandone la precisione dei loro rilievi e globalmente la qualità degli elaborati destinati agli atti?

Dalle foto di PG tramite smartphone alla ricostruzione del sinistro


Per essere concreti e semplici dobbiamo iniziare con quanto oggi è già praticamente e universalmente a disposizione, come ad esempio gli smartphone con relativa telecamerina che di fatto sono a portata di mano di ogni Agente e che ciascuno di essi bene o male sa usare. Nel frattempo, anche la fotogrammetria ha fatto passi da gigante e la citata telecamerina ha dimostrato di essere già strumento più che sufficiente allo scopo. Parlo con cognizione di causa: sempre più spesso mi capita di verificare e superare le carenze dei piani di situazione applicando la fotogrammetria alle foto di PG del caso. Purtroppo, finora non ho mai visto queste foto scattate con i crismi base della fotogrammetria per cui non ho sempre raggiunto i risultati sperati. La causa di questo va cercata solo nella mancata applicazione di 3 o 4 regolette durante gli scatti. Questo non significa affatto che gli Agenti di PG debbano trasformarsi in provetti fotogrammetristi bensì solo che sappiano come scattare le proprie foto allo scopo: che sia alquanto facile farlo lo dimostra già l’articolo “Rilevare le buche stradali è facile” che illustra come da pochissime foto scattate con uno smartphone abbastanza vecchiotto, la loro elaborazione fotogrammetrica ha permesso al Ricostruttore di ottenere risultati di pregio e concludenti.

A mio parere, parlare con cognizione di causa del rilievo degli incidenti stradali oggi implica tanto il possesso delle stesse competenze di ieri quanto, in aggiunta, almeno anche la vera padronanza della fotogrammetria: di questa ne ho già dimostrato la sua potenzialità in modo comparativo nell’articolo “Quale metodo di rilievo?”, articolo questo indirizzato in particolare agli specialisti dei Gruppi incidenti delle differenti Polizie nonché ai Ricostruttori.


Nella mia esperienza didattica tanto in presenza quanto in remoto, in due sole giornate ho sempre portato i miei Corsisti ad essere in grado di effettuare l’intero rilievo stradale con la fotogrammetria, dalla semplice fotografia in loco fino all’elaborazione al computer del suo modello bidimensionale (ortofoto) e tridimensionale (scenario in 3D).

Pertanto, sono cosciente e certo che nello spazio di mezza giornata di competente insegnamento teorico, ma specialmente anche pratico nel terreno, è possibile insegnare a chiunque possieda uno smartphone le regole basi della fotografia mirata alla fotogrammetria. Questo è quanto oggi potremmo regalare noi ai nostri Amici-colleghi della PG per facilitare loro il compito sul luogo del sinistro e migliorare di molto la precisione e la qualità tecnico scientifica dei loro stessi rilievi: sicuramente con questo pochissimo, noi offriremmo loro quel grande e concreto passo avanti nel rilevare gli incidenti stradali che la “norma della bindella” non ha mai né facilitato né prodotto.

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