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DAL REGOLO CALCOLATORE AL SOFTWARE SCIENTIFICO

31 ago 2025
Tempo di lettura: 3 min

L’articolo 221 del Codice di Procedura Penale italiano stabilisce che il perito debba essere scelto “tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina”.

È una formula apparentemente semplice, ma che solleva una domanda cruciale: che cosa significa oggi competenza nella specifica disciplina dell’analisi e della ricostruzione di un incidente stradale?

Per decenni, l’incidentologia stradale si è basata su metodi manuali: schemi disegnati a mano, calcoli su carta millimetrata, applicazioni semplificate delle leggi di Newton. Con righe, squadre e compassi si ricostruivano traiettorie e punti d’urto, con il regolo prima e con la calcolatrice poi si definivano le velocità.



Una scuola che ha avuto un enorme valore pionieristico e che ha formato generazioni di tecnici, ma che ora ci obbliga riflettere: questo può bastare oggi, davanti a sinistri sempre più complessi, mezzi tecnologicamente sofisticati e dinamiche che si sviluppano in frazioni di secondo?

La risposta è evidente: NO!

 

Dalla tavola da disegno siamo passati al software scientifico.

A partire dagli anni ’90, i primi programmi di calcolo hanno affiancato le ricostruzioni manuali. Software come Crash3 negli Stati Uniti o i primi applicativi europei hanno introdotto il concetto di simulazione numerica. Negli anni successivi, grazie alla potenza di calcolo crescente, si è passati a strumenti molto più raffinati: modelli multicorpo, metodi detti degli elementi finiti, fotogrammetria digitale, scansioni laser, ricostruzioni 3D in realtà virtuale.

Oggi il perito ha a disposizione software scientifici che non si limitano a “disegnare” un incidente, ma ricostruiscono passo dopo passo l’interazione dinamica fra veicoli, superfici e persone. Questi strumenti si basano su algoritmi complessi, derivati direttamente dalle leggi della fisica e validati da decenni di crash-test sperimentali.

 

Non basta saper cliccare: servono conoscenza e metodo.

C’è un punto fondamentale: usare un software non significa automaticamente fare scienza. Un perito che non conosce i principi fisici e gli algoritmi che il programma utilizza rischia di trasformarsi in un “operatore di tastiera” incapace di verificare la correttezza dei risultati.

La vera competenza oggi è duplice:

  • conoscenza concettuale dei metodi di calcolo (Newton, leggi di conservazione, algoritmi multicorpo, elementi finiti, ecc.);

  • capacità critica di validare e interpretare i dati, distinguendo ciò che è affidabile da ciò che è solo un output automatico.

Chi resta fermo ai calcoli manuali ignora strumenti ormai indispensabili. Chi si limita a “premere tasti” senza comprendere gli algoritmi non ha la padronanza necessaria, ovvero non possiede la particolare competenza nella specifica disciplina, come richiesto dal Legislatore. Il perito/consulente moderno deve essere entrambe le cose: scienziato e critico, tecnico e interprete.

 

Competenza forense e affidabilità scientifica.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che il valore della prova tecnico-scientifica dipende dall’affidabilità del metodo, oltre che dall’affidabilità dell’Esperto forense. La celebre sentenza Franzese delle Sezioni Unite (2005) ha posto le basi: la scienza entra nel processo solo se è epistemologicamente affidabile, cioè fondata su metodi riconosciuti, verificabili e scientificamente provati.

Applicando questo principio, la perizia/consulenza basata su calcoli manuali di quarant’anni fa non ha più la stessa forza probatoria: è facilmente contestabile, non perché sia “sbagliata”, ma perché non utilizza strumenti allineati allo stato dell’arte. Allo stesso modo, una simulazione fatta con software non validati o senza consapevolezza critica rischia di essere persuasiva solo in apparenza.

La “particolare competenza” richiesta dal Legislatore oggi significa solo questo:

 padronanza dei metodi aggiornati e capacità di applicarli con rigore scientifico.


Penale e civile: due contesti, un’unica esigenza.

In ambito penale, la posta in gioco è la libertà personale. Nessun giudice può permettersi di decidere su responsabilità gravissime basandosi su una ricostruzione che non sia scientificamente affidabile. La prova deve reggere al contraddittorio e resistere alle obiezioni di altri Esperti.

In ambito civile, le conseguenze sono economiche, spesso molto rilevanti: stabilire la dinamica e le responsabilità di un sinistro significa incidere sulla vita di famiglie, imprese e compagnie assicurative. Anche qui, l’affidabilità del metodo è imprescindibile.

La verità è che, sebbene i contesti giuridici siano diversi, l’esigenza è la stessa: ricostruire l’incidente con strumenti aggiornati, validati, scientificamente riconosciuti.

 

Il codice parla chiaro.

L’esperto deve avere “particolare competenza nella specifica disciplina”.

La competenza non è un titolo statico, è una realtà che si evolve con la scienza.

Chi si limita ancora ai calcoli manuali, senza confrontarsi con i moderni software scientifici,

non è più adeguato a rispondere alle esigenze della Giustizia.

Chi utilizza i programmi senza comprenderne a fondo i principi fisici e gli algoritmi,

non ha la credibilità necessaria per operare in un’aula di Tribunale.


Il perito/consulente del XXI secolo deve essere qualcosa di più:

  • conoscitore della scienza,

  • interprete dei dati,

  • comunicatore verso il diritto.

Solo così l’elaborato peritale forense può diventare davvero il

ponte tra la Tecnica e la Giustizia.

 
 
 

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