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Fantascemenza

Aggiornamento: 6 mar 2022

In tutto il mondo civile, quando si verifica un incidente intervengono gli organi di Polizia preposti per effettuarne il rilievo ai fini degli accertamenti utili tanto alla Giustizia quanto ai coinvolti che desiderassero essere risarciti. Fra tali accertamenti di PG, per legge a disposizione degli interessati aventi diritto, è legittimo attendersi di trovare almeno il rapporto di polizia, un fascicolo fotografico e il piano di situazione.

Se questa in Europa sembra essere la regola generale e la comune prassi consolidata negli incidenti stradali che hanno visto l’intervento della Polizia, nella pratica spesso ci si scontra con ben altre realtà.

Anche se è notorio che quanto non rilevato in loco nelle immediatezze dell’evento quasi sempre è perso ai fini dell’accertamento fattuale, troppa poca attenzione viene data a quanto questi primi rilievi devono produrre e passare agli atti.

Il rapporto di polizia deve contenere tutte le indicazioni utili alla gestione giuridica e assicurativa del caso. In esso troviamo quindi sempre le generalità delle persone coinvolte e le informazioni relative ai veicoli implicati nel sinistro.

Non possono poi mancare informazioni generali sul luogo e sulle condizioni ambientali del momento e, in dettaglio, l’elenco di tutto quanto rilevato e messo in opera dagli Agenti di PG intervenuta e spesso tant'altro ancora.


Il fascicolo fotografico, quando prodotto, in genere si limita a proporre solo un estratto di tutta la documentazione scattata in loco. Essere consci di questa limitazione è spesso decisivo per l’intero iter che ne seguirà, sia esso penale che civile o anche solo assicurativo.

Infatti, ogni scatto fotografico di polizia è reperto probatorio e come tale costituisce prova del fatto. Poiché la valutazione delle prove è ovunque di competenza unica del Giudice, gli organi inquirenti – anche se è comprensibile - non sarebbero neppure autorizzati a selezionare le foto per il loro fascicolo che, per dovere di completezza dovrebbe contenerle tutte, senza eccezioni. Pertanto, alla Polizia incombe il compito di assicurare l’archiviazione dell’intera serie di foto scattate e, se richiesto, di metterle a disposizione in copia originale digitale (RAW, JEPG, ecc.).

La trasformazione in formato cartaceo (*.doc, *.pdf, ecc.), in quanto irreversibile di fatto è un’alterazione della prova fotografica e, di conseguenza, accettabile solo se il cartaceo è accompagnato anche dalla copia originale digitale.

Di questo dovrebbero essere consci gli Organi di Polizia in primis; Magistrati, Rappresentanti legali ed Esperti del settore, dovrebbero invece esigere che tale documentazione oltre ad essere raccolta e conservata nella sua completezza originale, sia anche disponibile di conseguenza: infatti oggi le analisi delle fotografie tramite schermi ad alta risoluzione e l’eventuale elaborazione fotogrammetrica è solo possibile disponendo delle immagini fotografiche in formato digitale originale.


Il piano di situazione richiede qualche parola in più, come chiarire cosa lo distingue dallo schizzo di Polizia. Quest’ultimo, nella mia visione dei differenti documenti d’incidentologia, è il brogliaccio fatto sul posto in cui, a mano libera, gli Agenti schizzano la situazione e riportano i capisaldi e le differenti misure di triangolazione fatte in loco.

Il piano di situazione è sempre un documento di PG, più evoluto e creato in ufficio, al tavolo di disegno o al computer: trattasi di una planimetria, ovvero di un documento cartaceo che riproduce in scala il luogo e nel quale gli inquirenti riportano anche ogni loro annotazione e rilievo, dalle posizioni di stasi dei veicoli alle tracce e a ogni altro reperto constatato in loco.

Essendo la base planimetrica del rilievo, oggi questo può essere ottenuto in molteplici modi a discrezione dell’operatore e dei mezzi di cui questo dispone. La forma più classica è quella del semplice disegno in scala, spesso ottenuto o estratto dalle planimetrie ufficiali del catasto, debitamente completate. Sempre più spesso si fa ricorso alla fotografia satellitare attingendo a banche date quali la più nota di tutte quella di Google Earth Pro: facile da mettere in scala, abbastanza fedele ma che risente dell’angolo di ripresa e della prospettiva verticale. Analoga base planimetrica è la foto aerea, che scattata da un drone ha il vantaggio di essere più nitida data la relativamente ridotta altezza di scatto, ma che sempre foto aerea è, quindi da non confondersi con l’ortofoto.

Fra le basi planimetriche “di precisione” annovererei quelle ottenute tramite la stazione totale, sempre meno usata in quanto rileva le quote x, y, z solo di pochi punti dell’intero scenario a cui si aggiungono le due metodologie di modellazione 2D-3D della scansione laser e della fotogrammetria la cui elaborazione, in entrambi i casi, considera la cosiddetta “nuvola di punti”. Non approfondisco qui oltre: un esame comparativo sulle differenti tecniche di rilievo l’ho già presentato nell’articolo Quale metodo di rilievo? mentre in questo mi limito ad una panoramica generale sul piano di situazione per ribadirne invece la sua importanza all’interno dell’incarto dovutoci da chi preposto alla constatazione del sinistro.


L’analista di una nota Compagnia d’assicurazioni svizzera di recente ha affermato, in un caso penale, che nessun piano di situazione potrà mai essere più preciso e più completo di una scansione laser.

Sacra ignoranza: la scansione laser altro non è che un tabulato contenente le coordinate (x, y, z) di milioni di punti scannerizzati in loco e come tale, per il Magistrato e/o per chiunque altro abbia accesso all’incarto del caso, è incomprensibile. Infatti, per percepirne l’oggetto scannerizzato, o meglio la sua modellazione digitale, è necessaria una specifica elaborazione il cui prodotto è forzatamente sempre doppio: una restituzione planimetrica (assi x, y) e un modello tridimensionale (assi x, y, z). Il secondo non può escludere la prima, non altrettanto dicasi per il contrario.

A quell’analista, sicuramente sfugge che oggi i piani di situazione vengono spesso allestiti direttamente sull’ortofoto (2D), ovvero sulla vista planimetrica ortofotogrammetrica ottenuta tanto tramite scansione laser quanto tramite fotogrammetria. In questo modo il piano di situazione può esprimere l’esatta precisione della scansione laser o della fotogrammetria da cui deriva, e non solo questo.

Come documento cartaceo si inserisce fra i documenti agli atti, leggibile e comprensibile a tutti (Magistrati inquirenti e giudicanti, Parti interessate, Assicuratori, ecc.): esso riporta su uno sfondo assolutamente preciso tutte le informazioni dovute, anche quelle degli Agenti intervenuti in loco, altrimenti perse.

Infatti, per affermare che il piano sia completo, bisogna avere la certezza che contenga tutte le informazioni utili al chiarimento del caso, ma questa completezza nella scansione laser non è data a priori:

a) Le tracce nella scansione se non prima appositamente segnate sulla strada sono mal visibili; quelle non demarcate sono quasi sempre perse.

b) I differenti punti di posizionamento del laser producono sotto lo stesso altrettanti cerchi in cui non è garantito il rilievo dei dettagli.

c) Nelle zone d’ombra spesso la traccia non viene rilevata dalla scansione e pertanto è definitivamente persa.

d) Nottetempo, nella scansione spesso i colori non sono riprodotti a scapito della chiarezza d’interpretazione delle tracce: per esempio quelle ematiche non sembrano differire da quelle gommose, ecc..

e) La scansione non contiene nessuna informazione personale dell’agente di PG intervenuto e nessuna delle sue preziose annotazioni: pertanto, il suo elaborato non sarà mai né migliore, né più esaustivo di un buon piano di situazione, magari allestito partendo proprio da essa.


Pertanto, sostenere che la scienza sia andata tanto lontano da credere che la scansione laser contenga tutto ed abbia superato il suo stesso operatore, l’agente di PG, è fantascemenza capace unicamente di condurre all’assurdo.

Sì, all’assurdo di acquisire agli atti unicamente i files di scansione laser nei due formati digitali *.fls e *.e57 che come tali non sono elaborati e di conseguenza assolutamente illeggibili e, nel contempo, all'assurdo di bandire dall’incarto penale tanto l’ortofoto elaborabile di fatto da quella stessa scansione quanto il piano di situazione cartaceo allestito dalla PG che, per contro, sarebbero entrambi documenti leggibili e compresi da tutti.

Pazzesco.

Conosco un solo paese al mondo dove questo accade e sta diventando prassi: la mia tanto amata Repubblica e Cantone del Ticino dove, malgrado le mie segnalazioni, nulla sembra voler cambiare. Quae sequentur cogita.

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