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Video-perizia o video-accertamento ?

Aggiornamento: 22 mar 2021


Di recente è stato pubblicato un pregevole studio giuridico dell’Avvocato Annunziata Candida FUSCO di Bergamo dal titolo PERIZIE DA REMOTO IN AMBITO DEL DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

Sebbene detto studio sia assolutamente pregevole e circoscritto alla perizia di estimo del danno, non alla perizia di analisi e di ricostruzione dell’evento ovvero l’incidente stradale, noto che come praticamente sempre in questi casi, nessuno si occupi dell’analisi strutturale della relazione peritale, della sua forza probante, della netta e dovuta scissione fra l’accertamento e l’apprezzamento peritale e di tanto altro ancora.


In primis, esprimo tutti i miei dubbi sull’uso di “video-perizia”, termine assolutamente generico e a mio parere anche assolutamente inappropriato prestandosi a interpretazioni diverse.

Infatti, se con questo termine si volessero indicare le operazioni di accertamento a distanza, ovvero di esame non in presenza di un dato oggetto da periziare a mezzo dei più disparati strumenti e della rete Internet, personalmente riterrei univocamente appropriato ben altro termine, quello di "video-accertamento".

Se invece - e qui nasce la confusione - per "video-perizia" si intende la relazione che va trasmessa al Tribunale in formato digitale (solitamente in PDF) e che quindi può, oltre che essere stampata, essere letta anche a video, forse non ci siamo: in tal caso siamo solo e semplicemente dinanzi ad un tradizionale rapporto peritale identico tanto nel cartaceo quanto a video. Di ben altra qualità è la funzione del video quando questo alla staticità del tradizionale rapporto peritale cartaceo vi aggiunge la dinamicità.

Mi spiego. Se al tradizionale rapporto peritale aggiungessi tramite video la rappresentazione di un processo in movimento (ad esempio, nell’estimo il filmato del taglio di un parafango, del raddrizzamento di un longherone, delle operazioni di stuccatura o di verniciatura, ecc. e nella ricostruzione dinamica la rappresentazione cinematica, ecc.) allora il citato termine di "video-perizia" potrebbe anche starci ma, attenzione! Se poi quella perizia non venisse esaminata a video, la stessa non sarebbe più completa, esaustiva, valida e probatoria.


Per superare la staticità rappresentativa della consulenza/perizia cartacea di analisi e ricostruzione dei sinistri, da anni ho sviluppato e produco quello che io chiamo “videocompendio peritale”. Trattasi, di un allegato costituito da un supporto digitale (CD-ROM, Memory Stick, ecc.) sul quale, in aggiunta e parte integrante dello scritto, presento un vero e proprio tutorial relativo al caso, ovvero un filmato titolato e quasi sempre parlato che documenta e illustra tutto il movimento che in perizia altrimenti difficilmente potrei produrre.

Sono già diversi i procedimenti penali in cui questa formula della <relazione cartacea> integrata dal <videocompendio peritale> è stata accettata e molto apprezzata per la forza esplicativa e per la sua chiarezza veramente decisiva per il Giudizio.

Relativamente a perizia ed accertamento, richiamo che nel mio libro “La tecnica al servizio della Giustizia”, ben 6 capitoli sono dedicati al solo elaborato peritale (da pag. 82 a pag. 98) e questo nell’ottica di chi la consulenza/perizia prima la scrive, poi la firma ed infine la sostiene davanti al Giudice.


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