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La forza dell'oggettività

Il 16 aprile 2017, in Varenna (LC) un motociclista su Ducati perde la vita in una collisione quasi frontale contro una BMW.

La Polizia stradale situa la collisione avvenuta all’interno della corsia di pertinenza della Ducati per cui il motociclista della BMW si trova indagato per omicidio stradale (CP, art. 589 bis).

Il PM commissiona una consulenza tecnica a un Ingegnere di sua fiducia ex art. 360 del CPP che, all’unisono con il Collega nominato dalla Difesa, ciecamente ricostruisce il caso ricalcando quanto già concluso dalla Stradale. A questo punto l’Imputato, disperato in quanto non affatto convinto di tali risultanze, mi consulta.


Esamino il caso e chiedo all’Avvocato anzitutto di ottenere in originale digitale copia di tutta la documentazione fotografica di PG, anche e specialmente quella non presente nel fascicolo agli atti. Per me, ogni scatto fotografico di PG è reperto probatorio inconfutabile e, come tale, non può rimanere chiuso in qualche archivio: deve essere acquisito agli atti.

Solo a documentazione completata ho iniziato le mie analisi e la conseguente ricostruzione. È stato proprio grazie ad alcune delle foto inizialmente non prodotte che, con certezza assoluta, ho stravolto quanto erroneamente concluso dalla Polizia stradale e confermato tanto dal Consulente del PM quanto dall’Ingegnere CTP che mi aveva preceduto.

Tutta la mia certezza peritale scaturiva dall’aver capito che la traccia di parti metalliche lasciata in slittamento al suolo, rinvenuta sotto la BMW in posizione di stasi, era stata erroneamente attribuita alla stessa: l’erronea attribuzione era dimostrata dal fatto che tale traccia (no. 6 nello schizzo di campagna) continuava oltre lo spazio coperto dalla BMW in modo evidente tanto a Nord quanto a Sud della stessa. In altre parole, la traccia iniziava prima e finiva dopo, oltre il motociclo in posizione di stasi, quindi non poteva appartenergli.

Questo elemento chiave mi ha portato così a riordinare il tutto e a giungere a conclusioni opposte a quelle di chi mi ha preceduto. Tali mie risultanze tecnico scientifiche furono tanto convincenti che l’assoluzione non è stata chiesta solo dalla Difesa, bensì anche dallo stesso Pubblico Ministero.

Ci sarebbe molto da dire, sia sui compiti di rilievo della PG che sulle sue competenze di valutazione tali da influire sul procedimento penale conseguente, sia sui Consulenti tecnici che operano senza verificare la completezza di quanto agli atti e senza valutare la consistenza delle valutazioni di PG. Cosa dire? meglio di me lo dice il conducente della BMW in una sua semplice considerazione pervenutami proprio in questi giorni e che qui riporto integralmente:

Mi permetta di cordialmente dissentire dal contenuto di una sua precedente mail riguardo al parziale rallentamento della sua attività. Lei ha ancora molto da dare, ad esempio “allevare” qualche discepolo che segua le sue “ orme” professionali, mi creda qui in Italia è difficilissimo trovare un livello di preparazione come il suo, sorvolando poi sulla scorrettezza delle perizie che troppo spesso “rovinano“ l’esistenza del malcapitato.


Il dispositivo di questa sentenza in PDF LECCO-Sentenza 2021 è pubblicato in questo sito nella pagina Research & Papers.

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