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LA BOZZA DI RELAZIONE DEL CTU NON ESISTE !

Lo dice il Legislatore italiano (Codice di Procedura Civile – CPC, art. 195).

La “bozza di relazione”, oppure la “relazione preliminare del CTU” o com’altro la si voglia chiamare, non è né prevista né considerata dalla Procedura Civile italiana.



CPC, art. 195 - “… il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

((La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse)).”.

 

Il Legislatore italiano è chiarissimo; c’è una sola “relazione e questa non si modifica.

Infatti, svolte le operazioni peritali ed in esse il dovuto contraddittorio, anche se spesso questo è carente o  manca del tutto, il Codice di Procedura Civile prescrive:

 

a)     al CTU di elaborare e allestire la propria “relazione, ovvero “farne relazione nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti”.

Le citate osservazioni e istanze sono quelle previste dal Legislatore (CPC, art. 194 - … le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.).

 

Questo significa che il CTU potrebbe ricevere, da ognuna delle parti (patrocinato, difensore e consulente), osservazioni e istanze tanto per iscritto quanto a voce.

Interessante: anche a voce.

Sì, le osservazioni e istanze delle Parti fatte a voce vanno inserite nella relazione del CTU esattamente come quelle scritte: sono entrambe obbligatoriamente parte integrante della stessa.

Quanti sono i CTU che integrano le osservazioni e le istanze ricevute a voce e nella propria “relazione”? Quanti quelli che integrano solo quelle scritte? come lo fanno?

 

b)     al CTU di trasmettere la relazione alle parti, nei termini fissati. Il Legislatore indica esplicitamente “alle parti”, non solo ai Consulenti delle Parti (CTP).

Quanti CTU lo fanno, alla lettera?

 

c)     alle Parti (patrocinato, consulente e difensore) di trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla relazione, nei termini fissati.

Questa non sembra essere sempre la prassi. Quante volte avete visto i patrocinatori e/o i patrocinati ad elaborare osservazioni alla “relazione” e inviarle nei termini prescritti al CTU?

 

d)     al CTU di elaborare “una sintetica valutazione” delle osservazioni ricevute in merito alla propria relazione.

Quanti sono i CTU  che ricevute queste osservazioni non hanno mai ritoccato la propria relazione e si sono invece limitati a produrre, come prescritto in forma separata, la propria  “sintetica valutazione delle osservazioni sulla relazione” ?

 

e)     al CTU di “depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”.

 

Non è difficile capire quali siano le motivazione a monte di quanto prescritto dal Legislatore nel Codice di Procedura Civile italiano, in modo magistralmente preciso.

Che direbbero le Parti se, una volta ricevute le osservazioni, il CTU ribaltasse le conclusioni della cosiddetta “Bozza di relazione” e presentasse invece una “Relazione definitiva” diametralmente differente? Che valora avrebbero ancora le rispettive osservazioni di parte già presentate? Che ne sarebbe del principio del contraddittorio?

 

Eppure, ancora nel 2026 non è raro leggere mandati peritali come quello qui riportato fedelmente:

 

“… Il Giudice XY fissa l’inizio delle operazioni peritali per il giorno 9 febbraio 2026 alle ore 9,30 presso la località del sinistro sita in via C. G. - nome della località (provincia), fissando termine al CTU per l’invio della bozza della relazione alle parti costituite sino al 10 aprile 2026; fissa termine alle parti per l’invio delle proprie osservazioni alla CTU sino al 27 aprile 2026; fissa termine alla CTU per il deposito della relazione peritale definitiva sino al 12 maggio 2026. Fissa udienza per disamina CTU al giorno 12 giugno 2026.”

 

Che questo Giudice - come ogni altro suo Collega che applicasse questa stessa pseudo procedura – non conosca o non sappia cosa gli è stato proceduralmente imposto dal Legislatore, è palese. È di gravità assoluta, è inaccettabile.

 

Mandati questi che tuttavia nessuno, né i Difensori, né i Patrocinati, né il Consulente d’ufficio stesso e neppure i Consulenti delle parti, abbia l’ardire di segnalare come improprio, ovvero non conforme alla procedura imposta dall’art. 195 del Codice di Procedura Civile italiano.

È una questione di ignoranza? Sarebbe grave.

È una questione di ipocrito rispetto verso il Giudice? Sarebbe peggio.

È una questione di opportunismo amicale con il Giudice, sapendo che questo è di giolittiano spirito: "Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano"? Sarebbe gravissimo.


Senza conoscere la Procedura civile italiana, senza farla applicare, senza seguirla, distorcendola o tollerando che non sia applicata passo dopo passo, è impossibile dichiararsi al servizio della Giustizia. Questo vale per ogni Magistrato, ogni Avvocato e ogni Esperto forense, vale per tutti senza eccezioni.


 
 
 

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