Grande domanda: in Italia il Giudice è ancora il perito dei periti?
Dovremmo porci la stessa domanda anche per la Svizzera ma, per quanto gli ordinamenti giuridici dei due Paesi siano entrambi basati sul diritto romano, sussistono comunque differenze non trascurabili: pertanto, mi riprometto di ritornare in argomento in altra occasione.
Il Giudice italiano non è vincolato al risultato della perizia potendo discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il perito. In questo caso deve dare una motivazione adeguata della sua scelta (cfr. Cassazione, sez. IV, 13 dicembre 2010).
Il giudice, inoltre, ha piena facoltà tanto di aderire alle conclusioni cui è giunto un consulente di parte quanto di nominare un nuovo perito (cfr. Cassazione, sez. I, 8 maggio 2003).
Era già nell’aria, tanto che nel mio volume La tecnica al servizio della Giustizia anticipai l’unico commento oggi possibile alla sentenza 18.2-29.5, n. 16458 partorita dai Giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. Secondo detta Corte, ora la consulenza tecnica del PM avrebbe valenza probatoria superiore a quella delle parti essendo la stessa assistita da una sostanziale priorità, dimenticando fra altro che il ruolo del PM nel processo è semplice ruolo di parte. Infatti scrissi:
“Non sono certo il rango o ruolo del perito o consulente d’ufficio ad essere sinonimi di verità: per la Giustizia è solo l’attendibilità scientifica ed oggettiva della prova peritale che dovrebbe contare.
Il Giudice, perito dei periti, che sostituisse alla sua analisi di attendibilità della prova peritale il preconcetto secondo cui solo il consulente/perito d’ufficio sarebbe nel giusto - falso assioma che implicherebbe che il consulente di parte sia il cialtrone di turno a prescindere - non è degno del titolo e ancor meno della funzione di Giudice che riveste e che in tal modo disonora.”
A questi Giudici “moderni”, maestri nell’allontanare da sé ogni e qualsiasi possibile sforzo mentale, anche quello della valutazione della prova - e in primis quello della prova peritale – andrebbe chiesto chi è più cialtrone: loro o il perito di parte che, in scienza e coscienza, opera per la Difesa o per la Parte civile e che con la sua seria e competente azione tecnico scientifica partecipa al processo e al giusto contraddittorio mirato alla ricerca della verità materiale?
La citata sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione sembra essere figlia di un non meglio identificato disturbo bipolare:
- una volta la Cassazione afferma che per distaccarsi dal parere peritale sia necessaria una esplicita motivazione e che il Giudice debba valutare tutte le perizie potendo, nel suo Giudizio, anche optare per l’adesione alle conclusioni del consulente di parte;
- un’altra volta la stessa Cassazione fa pendere la bilancia della Giustizia esattamente dal lato opposto, sostenendo prioritario a prescindere il parere Consulente tecnico del PM indipendentemente da quanto tali conclusioni possano avvicinarsi o discostarsi dalla verità oggettiva e dimenticando che il PM, e con lui il suo Consulente, nel processo penale è solo una delle Parti e che quindi per il Legislatore è a livello assolutamente pari a quello delle altre Parti.
Purtroppo, che simili abusi di giudizio potessero verificarsi ce lo ha mostrato in più casi l’esperienza forense, ma che ora questi per giurisprudenza assurgano addirittura a norma in barba ai massimi principi della Legge (equità, libertà di giudizio dei Giudici, diritti della difesa, contraddittorio, ecc.) è veramente troppo.
Ciò premesso e per la fortuna di tutti, nella maggioranza dei Tribunale la vera Giustizia ed il buon senso continuino ad essere prevalenti, specie quando sono le solide argomentazioni del Consulente della Difesa e/o della Parte civile a prevalere sull’inconsistenza peritale del Consulente del PM o di quella del Perito del Giudice.
Lo dimostrano due recenti sentenze dove, nella mia qualità di Consulente tecnico di Difesa, entrambi i consulenti del PM sono stati interamente sconfessati dalle mie argomentazioni tecnico scientifiche, semplicemente tanto oggettive e documentate da essere fatte proprie dal Giudice.
Cito la prima delle due sentenze: la seconda ancora più recente sarà oggetto di ulteriori riflessioni.
Il consulente [del Pubblico ministero] … in sintesi ha concluso che “la causa tecnica determinante è la mancata precedenza dell’autovettura al pedone che attraversava sulle strisce pedonali (p. 13 del verbale stenotipato dell’udienza dell’11.06.2019).
Di diverso avviso il consulente della difesa, ing. Mauro Balestra, il quale ha aiutato la propria esposizione con la proiezione di un video. L’ing. Balestra ha stimato la velocità dell’auto. … e partendo dalla considerazione che il filmato delle telecamere di videosorveglianza ripropone una prospettiva fissa necessariamente diversa dall’angolo di visuale dell’autovettura … ha dimostrato che il pedone non era visibile perché occultato dai veicoli che si frapponevano tra l’Audi A4 … e il [nome della vittima] … (si vedano la consulenza ed il verbale stenotipato dell’udienza del 12.11.2020, in particolare le pp. 7 e 9).
Il consulente del PM ha stimato la velocità intorno ai 55 km/h mentre il consulente della difesa a 45 km/h, ed indipendentemente dalla considerazione che le conclusioni del consulente della difesa sembrano in proposito più convincenti … Quanto apoditticamente affermato dal consulente del PM a p. 14 del proprio elaborato è rimasto pertanto sprovvisto di qualsivoglia sostegno probatorio.
…, le argomentazioni del consulente della difesa si incentrano sulla considerazione, invero lapalissiana ma non valutata dal consulente del PM, che il filmato delle telecamere di sorveglianza è ripreso da un punto fisso diverso dalla posizione (in movimento) in cui si trovava l’imputato …
(Sentenza del Tribunale di Venezia, 1° Sezione penale n. 707/20 (18) / n. 1283/18 RG. / n. 1010/16 RGNR - Data di irrevocabilità 29.09.2020).
Una vittoria?
Un processo a seguito di un incidente stradale, opponendo la vittima e i suoi congiunti al conducente indagato non è mai una vittoria per quanto di pesante un tale procedimento implica per tutti loro: al massimo a vincere è solo la Giustizia quando, come nello specifico, trionfa.
Professionalmente credo che svolgere con maestria il proprio compito peritale sia solo il nostro dovuto quotidiano. Per contro riterrei giusto sentirsi sconfitti quando nel nostro operato peritale dovessero evidenziarsi carenze di analisi o di sapere: queste, professionalmente, non sarebbero solo una sconfitta bensì una vera e propria disfatta tale da farci valutare seriamente il cambio di mestiere.
Altro che il prevalere dei consulenti del PM o dei periti del Giudice! Che a prevalere siano invece solo i Giudici che fanno trionfare la Giustizia valutando, da seri periti peritorum, unicamente la consistenza probante di prove, perizie e consulenze.
Riferimenti al caso di cui sopra:
Filmato presentato in Tribunale MB-VENEZIA-Videocompendio
Testo integrale della sentenza VENEZIA-Sentenza 2020
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