top of page
Ing. Mauro Balestra

Il superperito

Ultimamente qualcuno, in modo sarcastico e comunque poco dotto, parlava di me in contrapposizione alla categoria dei “periti ricostruttori in sinistri stradali” definendomi superperito, qualifica che ritengo comunque inappropriata e che merita alcune riflessioni riportando alla mia mente quanto già scrissi nel capitolo “Essere o non essere” del libro La tecnica al servizio della Giustizia.

Dando anzitutto un’occhiata ai Codici di procedura redatti in lingua italiana (Italia e Svizzera) dobbiamo convenire che per il Legislatore non esiste affatto la persona del “superperito”.

Infatti, in caso di dubbi sul lavoro peritale del proprio incaricato “chi dirige l’indagine incarica il perito di completare o di migliorare la sua perizia oppure designa altri periti (Svizzera, CPP art. 189)” e in Italia nel civile “Il giudice ha sempre facoltà di disporre … per gravi motivi la sostituzione del consulente tecnico (CPC, art. 196) e, nel penale, Il perito può essere sostituito ... il perito sostituto deve … (CPP, art. 231)”.

Quindi attribuire a qualcuno il titolo di “superperito” non ha senso: l’affermazione, anche se fatta solo per celia, denota cognizioni limitate della corretta terminologia forense.


Ritengo assolutamente giusto, come peraltro fatto dal Legislatore, di escludere l’esistenza della categoria dei “superperiti” esattamente come per loro non esiste Ordine, Camera o Associazione alcuna.

Quale è allora la realtà, visto che tra i periti non manca chi questa distinzione personalmente la percepisce, differenziando nella propria branca peritale fra perito e superperito?

Senz’altro condivisibile è la constatazione all’origine di tale percezione, ovvero che fra coloro che operano nella ricostruzione degli incidenti stradali, indipendentemente dalla loro qualifica o dall’associazione a cui sono iscritti, il livello professionale e cognitivo è ampissimo: passa dall’ottimo al quasi totalmente inesistente. Non sorprende quindi che chi fa parte del secondo, veda nel primo i “superperiti” e così, per sopperire alle proprie carenze, nascano di continuo una miriade di nuove categorie. Una fra le tante, e non certo la meno emblematica, è quella degli specialisti in incidenti complessi, specialisti che neppure loro sanno dire quali siano gli incidenti complessi e indicare quali non lo siano.


Oggi, nell’incidentologia stradale sembra estremamente difficile definire cosa sia necessario per dichiararsi periti o esperti nell’analisi e nella ricostruzione di detti incidenti e svolgere la conseguente attività forense.

Eppure, basterebbe che tale attività venisse svolta solo da chi, avendo veramente specifiche competenze tecniche e scientifiche (Italia, CPP art. 220) sia persona fornita di particolare competenza nella specifica disciplina (Italia, CPP art. 221).

Poiché per l’accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza (Svizzera, CPP, art. 139) è perentorio che il pubblico ministero e il giudice facciano capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto (Svizzera CPP, art.182) attenendosi strettamente al requisito fondamentale per cui può essere nominato perito la persona fisica che nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali (Svizzera, CPP art. 183).

Il Legislatore non lascia spazio all’improvvisazione, ai tuttologi e tanto meno a chi non sia veramente specialista di quella specifica materia. Il Legislatore mira molto alto: per la Giustizia vuole lo specialista vero, non una semplice laurea in ingegneria, non qualche attestato di frequenza ad alcuni seminari e tantomeno il prodotto di pseudo tirocini fantasma. Su questo tema ognuno, in coscienza, sa perfettamente quanto sia la sua reale scienza nella specialità. Voglio essere benevolo e credere che chi ha poca scienza semplicemente non sappia cosa sia l’arte dell’analisi e della ricostruzione degli incidenti stradali e quindi, sopravvalutandosi, giunga veramente a credersi cognito nella stessa.

Tornerò sul tema, poiché proprio questa mia pagina web è nata con l’intento dichiarato di mostrare, malgrado la mia pochezza, detta arte, la sua storia, il suo sviluppo, le sue vere potenzialità e magari anche i suoi limiti. Non ho più l’età e la necessità di mostrare cosa io sappia fare, bensì di rendere pubblico cosa deve essere in grado di fare chi si dice specialista in questa scienza. In questo modo, chi opera nel settore leggendomi può confrontarsi e valutare il suo proprio livello e, se del caso, percepire quanta strada gli manchi ancora per essere persona competente in questa specifica disciplina. Ai più giovani, spero invece di trasmettere la magnificenza e il fascino di questa professione, senza tuttavia tacerne le difficoltà: è giusto che vedano gli obiettivi e che allo stesso tempo siano coscienti che in questa professione raggiungeranno la cima solo con tanta umiltà, pazienza, studio e impegno.


Per contro, esiste sicuramente chiarezza nell’estimo del danno che, in Italia, da molti anni richiede nientemeno che l’iscrizione al ruolo di “perito assicurativo”, professione che svolta con competenza merita assoluto rispetto tutelando questa il danneggiato non solo nella definizione del corretto ammontare del danno quanto e specialmente nell’assicurargli, anche nel torto, la garanzia di una riparazione fatta a regola d’arte entro i limiti della convenienza economica. Infatti, questi periti dovrebbero vantare formazione e cognizioni professionali di base perlomeno equivalenti a quelle di un buon capo carrozzeria e/o capo officina, dovendo essi essere in grado fin dall’inizio della riparazione di supervisionare il lavoro di entrambi e di verificarne il corretto procedere: sapere se una parte danneggiata sia da raddrizzare, riparare o sostituire e come, per esempio se vada tagliata e dove, implica cognizioni non comuni esattamente come particolare sapere lo richiede la verniciatura (prodotti, preparazione, esecuzione), la saldatura e oggi anche l’uso e la riparazione dei più disparati materiali (alluminio, carbonio, plastiche, vetri, ecc.). Essere competente in tutto questo applicato ad ogni genere di autoveicolo, trasporto pesante incluso, implica nozioni e tempi di aggiornamento che non lasciano molto spazio ad altre attività. Mi ha colpito molto, negativamente, la recente riflessione di quel perito assicurativo che si chiedeva, offendendo la sua stessa professione, “che perito è quello che non fa la ricostruzione?” Chi conosce il suo mestiere e fa con competenza il perito assicurativo, sarà sempre un ottimo professionista: meriterà e riceverà grande rispetto per il lavoro che svolge anche da parte del ricostruttore a cui, spesso, potrebbe fornire utili informazioni sui veicoli da lui esaminati.


Non ho mai creduto nella tuttologia, anzi personalmente diffido molto dei tuttologi. Se la formazione e l’aggiornamento di un perito assicurativo è impegnativo, quello di un ricostruttore è sicuramente maggiore. Padroneggiare con competenza entrambe le professioni è pressoché impossibile e svolgerle contemporaneamente non permetterà mai di eccellere né nell’una, né nell’altra: l’Utenza ha il diritto di essere tutelata e lo è veramente solo nell’eccellenza di chi la tutela, il pressappochismo del tuttologo le nuoce soltanto. L’eccellenza vale per l’intero apparato di tutela: nell’incidentologia inizia con il perito assicurativo, continua con quello ricostruttore e si corona nell’assistenza legale. A ognuno il suo compito, le sue competenze e le sue responsabilità e, solo all’intera squadra, il merito del successo finale.

152 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page