FALSO IN PERIZIA
- Ing. Mauro Balestra
- 4 giorni fa
- Tempo di lettura: 2 min

Per chiarezza, mi riferisco ad uno specifico caso che sinteticamente riassumo nel seguito.
Trattasi di un incidente mortale della circolazione avvenuto in territorio svizzero ma, dato che il Codice penale svizzero (art. 307) è simile a quello penale italiano (art. 373) ed entrambi puniscono chiunque, in qualità di perito in un procedimento giudiziario, fornisca una falsa perizia o compia un falso accertamento, metto in discussione la fattispecie “senza frontiere”.
Nei fatti:
> Il Procuratore pubblico (corrisponde del PM in Italia) ordina una perizia giudiziaria, atto che corrisponde alla consulenza italiana per il PM ex art. 359 CPP. L’ingegnere nominato, dopo i suoi accertamenti consegna il proprio rapporto peritale che viene trasmesso, per osservazioni, alle Parti.
> Esamino così la citata perizia giudiziaria per incarico di una delle Parti.
> Sebbene il rapporto di Polizia definisca il luogo di rinvenimento delle tracce, dell’impatto e della stasi come “rettifilo”, un’immagine di quell’elaborato peritale (elaborazione in 3D) raffigura quel luogo come curvilineo.
> Suggerisco all’Avvocato patrocinatore di chiedere lo stralcio di quell’immagine perché, a mio parere, essa è perlomeno fuorviante.
> Il Procuratore pubblico sottopone la richiesta della Parte al proprio esperto giudiziario. Questo, invece di accettare l’osservazione ed eliminare o rielaborare la sua immagine, a sua giustificazione presenta un complemento peritale in cui disegna planimetricamente la strada indicandola curva con raggio quotato in 215 m.
> A questo punto, a dimostrazione che quella non era una curva di raggio 215 metri bensì un rettifilo, come correttamente indicato dalla Polizia, produssi:
la scannerizzazione laser fatta dalla Polizia (documento già agli atti);
la foto satellitare di Google Earth Pro;
una mia foto aerea (APR - da circa 40 metri da terra);
una mia fotogrammetria (Metashape, ortofoto).
> Tutto questo, non fu sufficiente a convincere il Procuratore pubblico che quello fosse un rettifilo e non una curva di raggio 215 m. Allora produssi anche un estratto ufficiale del catasto dove risultava sempre che quel tratto era dritto.
> Da non credere: ci volle ancora una superperizia giudiziaria (termine improprio di “nuova perizia”) commissionata ad un Istituto fuori Cantone per avere conferma che quel tratto di strada di fatto era dritto.
Che quel tratto di strada fosse dritto allora come oggi, evidentemente è stato accertato oltre ogni ragionevole dubbio.
Tuttavia, neppure dopo questi accertamenti quell’ingegnere - esperto giudiziario del Procuratore pubblico - ha ritenuto di stralciare la sua immagine fuorviante e, cosa a mio parere ancor più grave, fino ad oggi non ha mai voluto riconoscere che quel rettifilo è dritto e che non è affatto la curva da lui disegnata e quotata con raggio di 215 metri.
Per concludere, due sole domande a chi mi legge.
1. Se quanto sopra raccontato è puntualmente vero, il complemento peritale che produce un disegno planimetrico riportante al posto del rettifilo una curva di 215 m di raggio, costituisce “falso in perizia”?
2. Dato che l’art. 7 del CPP svizzero sancisce che, nell'ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento non appena vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato, è legittimo attendersi che il Procuratore pubblico, in un caso così acclarato, avvii d’ufficio un procedimento per “falso in perizia”?



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