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AL GIUDICE, LA DINAMICA NON INTERESSA !


Se corrisponde al vero che

ogni incidente si genera nell’ultimo istante in cui poteva ancora essere evitato,

è conseguentemente certo che, per giudicare il comportamento del conducente, si deve conoscere tanto la situazione e il modo con cui quell’incidente è stato generato quanto come poteva essere evitato.

Il Giudice è così chiamato a valutare il comportamento del conducente indagato nel preciso contesto generativo di quell’evento. Per fare questo, deve sapere:

 

Quale era la situazione del momento:

>  del luogo del sinistro, ma specialmente delle adiacenze che conducono a quel luogo;

>  del tipo di strada (urbana, extraurbana, ecc.) e del suo stato di manutenzione;

>  della segnaletica orizzontale e verticale;

>  della segnaletica negli ultimi 250 metri percorsi;

>  della meteorologia;

>  dell’illuminazione naturale o artificiale;

>  del traffico, ecc.

 

Quale era lo stato dei veicoli:

>  tipo (categoria della patente necessaria) e caratteristiche specifiche (carico, ecc.);

>  stato di manutenzione;

>  difetti o mancata conformità alle norme;

>  danni (precedenti, da collisione primaria e da urti secondari)

>  peculiarità e quant’altro relazionabile con il al sinistro in esame.

 

Cosa ha fatto il conducente il conducente A, B, C … (non solo il giudicato):

>  quale era la sua velocità;

>  cosa ha fatto rispetto alle norme (segnaletica) vigenti in loco;

>  cosa ha messo in atto (frenata, sterzata, accelerazione, arresto, altro);

>  dove si trovava quando la situazione di pericolo si è evidenziata;

>  come ha percepito il pericolo;

>  quale era la tempistica necessaria a quella specifica percezione;

>  come ha reagito;

>  quanto tempo è intercorso da quel momento fino all’impatto;

>  se sono tecnicamente dimostrabili ritardi nella sua percezione o nella reazione.

 

Cosa poteva fare il conducente A, B, C … (non solo il giudicato):

>  descrizione del rischio evolutivo della situazione;

>  descrizione in astratto della manovra “corretta” (utile ad evitare il sinistro);

indicazione dei parametri necessari per effettuare la manovra “corretta” (velocità, distanza di sicurezza, frenata e sterzata con relative modalità, cinematica di manovra, ecc.);

> descrizione in astratto delle eventuali differenti possibilità di evitamento;

>  raffronto fra manovra reale e manovra corretta;

>  messa in evidenza di quanto fu causa diretta, concausa oppure causa indiretta.

 

Al giudice la dinamica del sinistro non interessa!

Infatti, se analizziamo tutto quanto sopra elencato - che è materia di sicura competenza dell’Esperto in incidentologia stradale forense - della dinamica del sinistro, di tutti i calcoli fatti, della rappresentazione della collisione e delle evoluzioni post urto, non troviamo nulla di nulla.

Al Giudice interessa altro, quello che è successo prima. Il comportamento del conducente indagato va giudicato per tutto quanto precede e conduce alla collisione, quanto è stato fatto prima di essa e quanto invece andava fatto per evitarla. Esattamente quanto dice il mio mantra:

ogni incidente si genera nell’ultimo istante in cui poteva ancora essere evitato.

 

Il Giudice forma il proprio giudizio valutando il prima:

>  prendendo atto della manovra reale messa in atto;

>  valutando il raffronto fra manovra corretta e manovra reale;

>  considerando eventuali violazioni della normativa vigente;

>  considerando eventuali negligenze di manutenzione del veicolo;

>  considerando tutto quanto poteva essere messo in atto per evitare il sinistro, o perlomeno per limitarne i danni.

 

Ciò detto, nessuno minimizza il lavoro di analisi e ricostruzione necessario – indispensabile – per chiarire peritalmente quanto necessita a chi preposto al Giudizio.

Se al Giudice interessa conoscere la velocità del veicolo nel momento in cui si è manifestata la situazione di pericolo, l’Esperto, per determinarla, è obbligato a ricostruire l’intera dinamica del sinistro: dalla posizione finale di stasi fino alla collisione e, da questa, risalire a ritroso fino all’istante critico in cui l’incidente poteva ancora essere evitato. Quindi, il calcolo della collisione rimane decisivo, anche se di importanza secondaria o nulla per il Giudicante.

 

Il calcolo della collisione, in incidentologia stradale, è uno dei calcoli più complessi. Per questo gli si dà tanta importanza. Oggi viene soluzionato praticamente solo con l’ausilio di appositi algoritmi, tipici dei nostri software di analisi e ricostruzione. Questo calcolo, concettualmente, è tuttora in continua evoluzione. Grazie all’informatica oggi ha raggiunto potenzialità un tempo impensabili: alcune, assolutamente nuove, sono già all’orizzonte.

Quelli che invece interessano la fase ante sinistro, fase di assoluto interesse per il Giudicante, sono di regola solo semplici calcoli cinematici (tempo, spazio, velocità con le sue variazioni).

Forse, proprio per questo sono spesso sottovalutati anche se, di fatto, sono quelli che definiscono la fase cruciale utile al Giudizio.

La poca importanza che oggi si riserva peritalmente alla fase ante sinistro, limita molto l’efficacia di molte ricostruzioni cinematiche: in tal modo, queste non presentano al Giudice tutto quanto potrebbe essergli utile nella formazione del suo Giudizio.

La fase ante urto non è solo fisica: poiché questa interessa fortemente anche l’aspetto comportamentale del conducente, richiede all’Ingegneria della ricostruzione l’integrazione della Psicologia del traffico nella cinematica. Questo richiede un atto di umiltà da parte del Tecnico ricostruttore che invece di sottovalutare questa fase, la fase del prima, si deve alleare con lo Psicologo del traffico per decodificarla e analizzarla ai fini di Giustizia.

È esattamente questa la sinergia che ho avuto il privilegio sperimentare e sviluppare insieme agli Psicologi del traffico dell’Università Cattolica di Milano. Da essa è nato un nuovo ed inedito modo di approcciare l’analisi dell’incidente stradale, quello a cui ho dato il nome di

 

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