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Ing. Mauro Balestra

1 - Il CTP non è un espertucolo

Aggiornamento: 25 feb 2023

Premessa - Questo articolo è numerato, essendo il primo di una successione di diversi saggi pubblicati a scadenza più o meno settimanale. L’intera serie ruota attorno ad uno specifico contesto, quello di una relazione peritale pubblicata in Internet ad esempio di quello che dovrebbe essere l’attuale stato dell’arte peritale nella ricostruzione cinematica degli incidenti stradali.

Da questa mia analisi ho trovato motivo, spunto e idee per riprendere in forma rinnovata il mio dire in incidentologia stradale con l’obiettivo di portare, chi mi vorrà seguire in questa mia nuova esperienza, al ritrovamento de “la dritta via” di dantesca memoria che qui sembra proprio esser andata smarrita.

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Spesso il CTP (Consulente Tecnico delle Parti) viene sottovalutato tanto dai Magistrati inquirenti quanto da quelli giudicanti poiché questi, erroneamente, amano illudersi nel pensare che il Perito/Consulente nominato d’ufficio sia per definizione integrità e sapienza personificata: in questo modo tali Magistrati, invece di esaminare e confrontare con competente attenzione l’operato del CTP, a priori lo declassano a semplice allegato di parte, fazioso e soggettivo a prescindere e quindi non meritevole di attenzione.

Questo modo di pensare, semplicemente deprecabile e tutt’altro che raro, può solo basarsi sulla magistrale utopia che quando nominato d’ufficio l’Esperto diventa galantuomo mentre quando lavora per la Parte per definizione è cialtrone: detti “benpensanti” dimenticano che la ricerca della verità materiale è cosa unica ed oggettiva tanto per la Parte quanto per il Giudicante.

È di conseguenza assolutamente insensato ogni e qualsiasi atteggiamento di superiorità tenuto dai Periti/Consulenti di nomina giudiziaria (PTU e CTU) verso i loro Colleghi nominati dalle parti (CTP). Ai primi, per scendere dal loro traballante Olimpo di nominato d’ufficio, basterebbe la consapevolezza che il lavoro peritale giudiziario è molto più semplice e richiede assai meno impegno e competenze del compito del Consulente della Parte.

Per essere nominati da un PM e/o da un Giudice di regola basta l’iscrizione in qualche albo, senza andare per il sottile; raramente il Magistrato cerca invece di individuare e di nominare solo persone veramente fornite di particolare competenza nella specifica disciplina.


Per contro, la scelta di un buon Esperto per il privato è sempre proporzionale all’attenzione e al peso che l’Avvocatura, o la Parte da essa rappresentata, danno a quella specifica procedura. Specie quando si hanno valide ragioni da sostenere, la competenza del CTP è indispensabile per farle valere: infatti uno dei primi compiti dell’Esperto di parte è proprio la supervisione critica dell’operato di quello giudiziario, funzione che per logica richiederebbe oggettività e capacità tecnico scientifiche superiori a quelle dello stesso incaricato d’ufficio.

Inoltre, al Consulente della Parte non si chiede solo di supervisionare l’operato dell’Esperto giudiziario e di dare risposta ai suoi medesimi quesiti: da lui si esigono anche altre valutazioni su particolari che possono influire le decisioni strategiche dell’azione patrocinante e, nel penale, anche la ricerca di prove penalmente forse insignificanti ma che poi, nella procedura civile, diventeranno decisive.

Evidentemente questo è quanto si produce quando nel Collegio di patrocinio legale la persona del consulente tecnico scientifico è capace di interagire sinergicamente nel rispetto delle strategie di chi dirige il gruppo legale-scientifico. Questo compito non è mai facile poiché richiede saper affiancare gli Avvocati esprimendo tutto il proprio sapere pur rimanendo nell’ombra del gruppo patrocinante e producendo così molto di più di quello che andrà poi agli atti a firma del solo tecnico. La consulenza tecnica in tale attività non si limita quindi al solo cartaceo peritale depositato agli atti essendo ricca anche di altri elaborati, studi specifici e discussioni ad uso squisitamente interno del patrocinatore.


Parecchi anni or sono, quello che fu un grande Penalista ticinese mi insegnava che quando c’erano le ragioni “un buon Avvocato insieme ad un buon Esperto avrebbero comunque sempre fatto emergere la verità”.

Fu così che compresi che la missione del Consulente della parte, sebbene assai più impegnativa e spesso meno evidente, era anche la più importante ai fini della stessa Giustizia, dove esserne al servizio non significa affatto operare per il Giudice quanto piuttosto operare semplicemente in modo onesto e competente alla ricerca oggettiva della verità scientifica e della sua esternazione prima e durante il contraddittorio dibattimentale.

CTP non significa affatto Consulente di parte, bensì Consulente della Parte che ha tutt’altro significato e non si presta ad equivocare sulle qualità di probiviro dello specialista.

Data l’attività di supervisione dell’operato peritale giudiziario, il Consulente della Parte di fatto svolge l’indispensabile funzione di Controperito e, come tale, è meritevole di grande e giusta considerazione tanto lui quanto i suoi elaborati contro-peritali. Sono esattamente queste conoscenze di livello superiore necessarie al Controperito ad avermi sempre ispirato nella mia attività prima di studio e solo in seguito di docenza, cercando di proporre metodi didattici e risolutivi sempre aggiornati e al passo con l’evoluzione tecnologica.

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