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Ing. Mauro Balestra

L’audizione peritale

In Tribunale, il processo di comprensione di un nostro elaborato peritale dovrebbe derivare dalla sequenza cronologica dei passi procedurali che dal mandato conducono il nostro operato fino all’audizione peritale esplicativa e/o di chiarimento.

La logica suggerisce che tale cronologia dovrebbe essere costituita, nell’ordine, da:

- il mandato peritale del Pubblico ministero, del Giudice o della Parte;

- l’esecuzione del mandato fino e compreso l’allestimento finale dell'elaborato peritale;

- il deposito o la consegna dell’elaborato;

- la distribuzione alle Parti dell’elaborato con il tempo alle stesse per il suo studio;

- l’audizione del perito e/o del consulente.

In un simile procedere all’audizione peritale Giudice e Parti, conoscendo anticipatamente il contenuto dell’elaborato peritale in discussione e avendone avuto modo di studiarlo, sarebbero in grado di porre domande pertinenti, mirate e veramente utili al chiarimento della relazione peritale in discussione.

Mi preoccupa non poco il fatto che, in Italia, nel penale la procedura purtroppo non sia questa: il reperto peritale è portato in aula solo all’audizione peritale dove prima viene spiegato a voce e solo alla fine dell’audizione acquisito agli atti. In tal modo all’audizione di periti e consulenti Giudice e Parti giungono ignari ed impreparati su quanto si discuterà e, senza avere visione degli accertamenti peritali fatti, pongono domande generiche mancando così spesso l’obiettivo del vero chiarimento degli elaborati. Infatti.


Come inizia l’udienza?

Il Giudice ti chiede di qualificarti anagraficamente e professionalmente. Se per i dati anagrafici non ho nulla da eccepire per ovvie necessità di verbalizzazione, sui dati professionali farei una distinzione per evitare inutili lungaggini. Se quella nomina fosse stata giudiziaria, ovvero fatta dal Pubblico ministero o dal Giudice, che quel perito/consulente fosse persona fornita di particolare competenza nella specifica disciplina andava accertato al momento della sua nomina, non a mandato concluso. In questo caso, una simile domanda al momento dell’audizione è tardiva e costituisce un inutile tempo sottratto all’esame peritale vero e proprio.

Nel caso invece si trattasse di consulente nominato da una delle Parti, ha senso che il Giudice e le altre Parti siano informate sulla personalità e sulla professionalità dell’esperto che stanno per esaminare. Rilevo tuttavia che esternare pubblicamente le proprie effettive credenziali professionali mette comunque l’esperto a disagio: questo vale tanto nel caso in cui il consulente abbia ben poco da vantare in merito alle sue specifiche conoscenze della materia, quanto per il caso opposto dove il curriculum professionale per essere esaustivo richiederebbe più pagine. Per evitare questa situazione, anche a vantaggio del principio di celerità, la cosa più appropriata è quella di accludere all’elaborato peritale il proprio curriculum professionale. Per me questo allegato è divenuto regola: infatti, non è lecito illudere il Committente e/o il Giudice sulle proprie capacità professionali e neppure tollerare che egli abbia al riguardo un’opinione errata.


Come continua l’udienza?

Il Giudice ti chiede di descrivere il tuo operato, e questo solitamente senza avere ancora visto e ricevuto l’elaborato peritale oggetto di quell’udienza. Se in questo modo è vero che il Giudice può entrare in aula assolutamente impreparato, forse anche contento di non essersi dovuto chinare sul caso per studiarlo prima di interrogare l’esperto, è altrettanto vero che impreparato ed ignaro del ragionamento peritale e delle conclusioni peritali che in udienza andrebbero chiarite, il Giudice in primis è impossibilitato e impedito nello svolgimento ottimale della sua funzione, ovvero il chiarimento peritale (peritus peritorum) dei fatti costituenti la verità materiale di quel caso.


A cosa è servita allora quell’udienza?

In termini di efficacia nel chiarimento della vertenza, spesso a molto poco. Vera occasione persa e generatrice solo di ulteriore confusione.

In termini di tempo, quell’audizione peritale spesso è solo un inutile allungamento dei tempi (domande vaghe, impertinenti, non ponderate, ecc.) a scapito di quello che un minimo di preparazione da parte di Magistratura ed Avvocatura avrebbe invece impresso all’efficacia di quell’audizione.

Ben altro sarebbero queste audizioni se, con un anticipo di una decina di giorni, Giudice e Parti ricevessero per conoscenza copia dell’elaborato peritale che si discuterà in aula e, di conseguenza, se le stesse preparassero così domande veramente pertinenti e mirate da porre allo specialista che interrogheranno.


Ho chiesto spesso al mio Mandante di anticipare al Giudice e alle Parti i miei elaborati. In alcuni casi questo è stato rifiutato e mal recepito, in altri invece è stato ben accetto: in quest’ultimi il livello qualitativo conferito all’audizione peritale è sempre stato notevolmente alto riversandosi di conseguenza anche sul Giudizio, che ne ha risentito solo positivamente.


Credo che una modifica della procedura mirata al deposito preventivo degli elaborati peritali e alla concessione del tempo necessario alle Parti per la preparazione delle domande chiarificatrici da porre in udienza a periti e consulenti sia più che opportuna.

Infatti, domande ponderate e mirate portano solo chiarezza nella definizione peritale dei fatti e conseguente riduzione dei tempi procedurali: più il caso è chiaro o si chiarisce, prima e meglio sarà giudicato.

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