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2 - L’arte della controperizia

I Codici di procedura, riferendosi agli elaborati dei CTP (Consulenti Tecnici delle Parti), non parlano mai di controperizia quanto piuttosto di osservazioni, memorie, istanze e pareri e questo malgrado che il concetto di controperizia sia assolutamente notorio. Infatti, la controperizia altro non è che un elaborato peritale disposto per verificare un altro elaborato peritale già agli atti o di controparte e, se del caso, per confutarne contenuti e risultanze. Trattasi quindi, in prima battuta, di un’analisi scientifica di verifica dell’operato peritale altrui che, rilevandone imprecisioni, incongruenze ed errori ne chiarisce l’eventuale infondatezza. Ciò fatto, non sarebbe controperizia se poi, in seconda battuta, non presentasse anche un nuovo e corretto ragionamento peritale con conseguenti risultanze oggettivamente documentate. La controperizia o controconsulenza, per chi volesse anche questo distinguo, per quanto qui di seguito in discussione sarà pertanto sempre intesa come esame che consegue una prima analisi peritale terza, composta di due parti distinte e consecutive: l’analisi critica e circostanziata della prima relazione peritale seguita e completata da un nuovo elaborato peritale che ne corregge le incongruenze e che presenta di conseguenza nuove documentate risultanze.

Sebbene sia pertanto evidente che il lavoro del CTP sia assai più complesso ed oneroso di quello di PTU/CTU (Perito e Consulente Tecnico d’ufficio) e, nella sua funzione di verifica dell’operato peritale altrui richieda anche maggiori cognizioni di causa di quelle dello stesso autore dell’elaborato d’ufficio, della controperizia e delle sue peculiarità se ne parla pochissimo, per non dire mai: i Codici solitamente parlano di “nuovo perizia” piuttosto che di “controperizia” che, a mio parere, non sono esattamente la stessa cosa.

Fonte: Treccani, vocabolario on line


Le situazioni in cui il CTP viene demandato sono generalmente di due tipi: o il CTP viene coinvolto e nominato fin dall’inizio e quindi partecipa a tutte le operazioni peritali, oppure viene coinvolto quando parte dei giochi è già fatta. È evidente che l’attività peritale e le procedure in entrambe le situazioni per l’Esperto della Parte saranno totalmente differenti. Se nel primo caso partecipando ad ogni accertamento preliminare è possibile vivere di persona l’intero iter dell’indagine addirittura in modo propositivo, nel secondo caso spesso non si ha neppure accesso all’intera documentazione avuta dai PTU/CTU e dagli altri eventuali CTP già intervenuti.

È su questa seconda evenienza che vorrei concentrare in questo momento la nostra attenzione.


Vi siete mai chiesti come confrontarvi con un elaborato peritale già eseguito e a disposizione nel momento in cui viene richiesta la vostra opera? Quando viene richiesto l’intervento, spesso questa è la situazione iniziale che vi viene presentata, a volte anche con più d’un solo elaborato peritale sul tavolo.

Come affrontate voi il caso che preoccupa il vostro nuovo mandante? Guardate in primis chi sono PTU/CTU e gli altri CTP già coinvolti? Leggete i loro elaborati? Chiedete cosa non piace al Cliente o al suo Rappresentante legale e cosa voglia che venga modificato? Azzardate nuove ipotesi? Vi assicurate che il Cliente possa pagarvi? Preventivate quanto sarà il vostro onorario? Chiedete un anticipo spese ed un acconto?


Personalmente, all’inizio ritengo tutto questo fuori luogo e fuori tempo. Per me importante è avere la certezza che potrò lavorare in sinergia diretta con il Patrocinatore legale e che questo mi assicurerà tutto l’appoggio dovuto verso l’esterno e la massima collaborazione e confronto all’interno, mirati al meglio per il Cliente nello spirito della strategia prescelta. Senza tali presupposti non accetterei l’incarico.

Non essendo possibile esprimere un giudizio qualsiasi senza disporre di tutta la documentazione del caso, inizialmente la mia unica condizione è disporre di tutto quanto nello specifico possa essere utile al mio operato. Spesso, anche a perizie già agli atti, scopro che non tutto è stato debitamente accertato preliminarmente e che, prima di operare in modo definitivo, vadano acquisiti ulteriori elementi probatori necessari alla mia opera: in più di un caso fra questi ho acquisito anche quelli rilevatisi poi decisivi per il giudizio finale.


E delle perizie da confutare avute in esame? Non è ancora giunto il momento di esaminarle, neppure di leggerle seriamente. Al momento, forte solo della documentazione iniziale ricevuta, anche se ancora incompleta, dovrei disporre di abbastanza per abbozzare una mia prima analisi mettendo insieme e calcolando quanto a prima vista mi sembrerebbe essere la soluzione più logica. Non c’è come incominciare personalmente a disegnare e ad implementare il piano di situazione in scala, ovvero senza delegarne a terzi l’allestimento, che l’esperto inizia a far veramente suo lo scenario operativo e a chiarire a sé stesso molte peculiarità di quel luogo e di quel sinistro. Terminato il disegno e definito in esso quanto rilevato (tracce, posizioni di stasi e quant’altro) è finalmente giunto il momento di abbozzare i primi elementi ricostruttivi quali le verosimili posizioni reciproche di collisione (compenetrazione dei veicoli, ecc.) e di valutare cosa e quanto sia oggettivamente noto e calcolabile: tramite queste considerazioni preliminari e non ancora definitive, solitamente si intuisce già quale procedura di calcolo adottare (simulazione in avanti, calcolo a ritroso oppure altro approccio concettuale) e quindi ecco abbozzata anche una prima ricostruzione utile ad inquadrare grossolanamente l’accaduto. In questo modo, certi di non essere stati influenzati da nessuno, forniamo a noi stessi la nostra prima visione dello svolgimento dei fatti. A questo punto ci basterà una lettura molto rapida dell’operato peritale altrui per sapere se ci siano ancora o meno spazi operativi aperti che possano modificare la situazione nell’interesse del nostro Cliente.

È solo dopo aver acquisito questa certezza preliminare che possiamo riaffrontare il Mandante, confermare che siamo in grado di svolgere il mandato, entro quali limiti e a quali condizioni. Su come impostare il discorso dei compensi, in Italia suggerisco di studiare bene il Codice civile, Libro quinto, Capo II, Delle professioni intellettuali e prediligere “il compenso convenuto dalle parti (CC, art. 2233) con distinzione fra Spese e Acconti (CC, art. 2234): meglio arrossire prima che impallidire dopo.

È a questo punto che il CTP salta in sella al caso e che lo cavalca: per farlo deve essere certo di portarlo a termine nel migliore dei modi possibili, in scienza e in coscienza e con il massimo di entrambe.


Come sopra accennato, l’elaborazione di una controperizia non dovrebbe mai cominciare con l’esame dell’elaborato altrui quanto piuttosto con quello del caso stesso, ovvero con l’analisi e la ricostruzione del sinistro fatta in proprio dallo stesso Controperito. Questo per due motivi: il primo per garantire a questo nostro operato l’assoluta lucidità del nostro sapere specialistico, il secondo per garantire a noi stessi la certezza di una valutazione al difuori di qualsiasi influenza o condizionamento esterni. Per essere influenzati e cadere nei medesimi errori altrui non c’è nulla di meglio che aver già letto con attenzione gli altrui elaborati peritali.


Alla fase di ricostruzione propria dei fatti, segue finalmente prima l’esame delle altrui risultanze, quindi l’individuazione delle differenze dei rispettivi risultati, tuttavia sempre con un occhio critico anche su quanto da noi stessi ricostruito nel merito. È questa una fase importantissima per la nostra ricostruzione dei fatti perché ci permette di ampliarla, smussarla, perfezionarla e se del caso anche correggerla.

Se nelle fasi operative precedenti il CTP opera in pratica allo stesso livello degli altri esperti, a questo punto è necessario che egli salga in cattedra, individui l’origine delle incongruenze altrui evidenziandone gli errori scientifici di impostazione, di procedura e di calcolo per le documentate contestazioni del caso. In questa fase è l’elaborato peritale altrui ad essere oggetto d’esame, mai il suo autore che comunque si è già auto qualificato con la consistenza o l’inconsistenza tecnico scientifica del suo elaborato. Evidentemente, questa attività di supervisione e di correzione dell’operato di PTU/CTU e di CTP terzi per essere svolta scientemente richiede al Controesperto grande impegno e capacità di livello veramente superiore.

Come andrebbero poi considerate tali controperizie? Il livello peritale non è certificabile altro che con la scientificità oggettiva ed ineccepibile della controperizia stessa.

In questa ottica la ricerca e l’accumulo smanioso di attestati e certificati professionali ben poco conta ai fini di Giustizia dove, a contare veramente, dovrebbe essere solo la ricerca della verità oggettiva dei fatti. Pertanto, quando chi preposto al Giudizio vede il parere peritale d’ufficio confutato da una controperizia che adduce argomenti concreti sopportati da reperti probatori oggettivi, non può o non dovrebbe astenersi dal tenerne debitamente conto. Purtroppo, l’esperienza mi ha insegnato che la serietà di una controperizia di valore si evidenzia solo quando incontra un Giudicante altrettanto competente e serio.

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