Della scelta del peritoUna buona definizione dell’ esperto, ripresa anche dalla CEEGIS, dice che l’ esperto deve … possedere un’ esperienza di diversi anni che gli permetta di essere sia uno specialista che un conoscitore in senso lato del campo che gli compete. Egli deve essere in grado di comprendere l’ aspetto giuridico e valutare quello economico della perizia (SIA no. 155, art. 2.6 Direttive per l’ elaborazione di perizie - Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, anno 1987.)
In Svizzera (Repubblica e Cantone Ticino), se occorre stabilire fatti e circostanze, per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali, sono nominati uno o più periti (C.p.p. art. 142.1).
In Italia la situazione è analoga ed il legislatore prevede che la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (C.p.p art. 220.1).
È così evidente che quando all’ Autorità inquirente è necessaria una particolare cognizione che, per formazione ed esperienza questa non possiede, la stessa deve fare ricorso allo specialista scegliendolo fra coloro che garantiscono competenze particolari nella specifica disciplina. Quando il Magistrato sceglie dagli albi, in effetti demanda ad altri l’ onere di valutazione delle competenze del suo esperto, assolutamente ignaro dal conoscere il criterio e la competenza con cui l’ albo o l’ elenco consultato sia stato effettivamente allestito e aggiornato. Oggi l’ appartenenza ad un albo o ad un elenco non è necessariamente sinonimo di esperienza e marchio di qualità e spesso non evidenzia neppure le effettive competenze specialistiche dell’ iscritto. Un elenco, per esempio curato da un Ufficio di polizia, indicante il nominativo di esperti attivi in settori estranei alle effettive competenze specifiche di quello stesso ufficio, è sicuramente presuntuoso ed inadeguato e non può sostituire in alcun modo i compiti, peraltro non delegabili come è il caso della scelta dei periti o dei consulenti, che il legislatore ha voluto esplicitamente attribuire a Giudici e Magistrati.
Se il Magistrato, il Pubblico ministero o la Parte scelgono l’ esperto personalmente, questi si assumono, nella coscienza della propria incompetenza in quella specifica materia, tutta la responsabilità di valutazione sulle capacità e garanzie professionali specialistiche altrui. Come soleva dire un noto Giudice italiano di Cassazione, ognuno ha il perito che si merita. |
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| Ultimo aggiornamento ( mercoledì 05 marzo 2008 ) |