Skip to content

ing Mauro Balestra

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size

Della scelta del perito

Una buona definizione dell’ esperto, ripresa anche dalla CEEGIS, dice che l’ esperto deve … possedere un’ esperienza di diversi anni che gli permetta di essere sia uno specialista che un conoscitore in senso lato del campo che gli compete. Egli deve essere in grado di comprendere l’ aspetto giuridico e valutare quello economico della perizia (SIA no. 155, art. 2.6  Direttive per l’ elaborazione di perizie  -  Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, anno 1987.)

In Svizzera (Repubblica e Cantone Ticino), se occorre stabilire fatti e circostanze, per l’accertamento dei quali sono necessarie cognizioni speciali, sono nominati uno o più periti (C.p.p. art. 142.1).
Il Giudice può ordinare perizie su questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze speciali (C.p.c. 247.1)

In Italia la situazione è analoga ed il legislatore prevede che la perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (C.p.p art. 220.1).
Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolari competenze nella specifica disciplina ( C.p.p. art. 221.1).

È così evidente che quando all’ Autorità inquirente è necessaria una particolare cognizione che, per formazione ed esperienza questa non possiede, la stessa deve fare ricorso allo specialista scegliendolo fra coloro che garantiscono competenze particolari nella specifica disciplina.
Semplice, no ?  Forse meno di quanto possa sembrare.
Infatti questo principio fondamentale e internazionalmente riconosciuto, presuppone acquisito il fatto che colui che necessita dello specialista, per definizione manca di sufficienti cognizioni in quella materia specifica. Ne consegue che egli è incompetente in quel campo e che pertanto non può oggettivamente essere in grado di valutare le effettive capacità specifiche dello specialista che sta nominando o dello specialista nominato da una delle parti interessate in quella stessa procedura.

Quando il Magistrato sceglie dagli albi, in effetti demanda ad altri l’ onere di valutazione delle competenze del suo esperto, assolutamente ignaro dal conoscere il criterio e la competenza con cui l’ albo o l’ elenco consultato sia stato effettivamente allestito e aggiornato. Oggi l’ appartenenza ad un albo o ad un elenco non è necessariamente sinonimo di esperienza e marchio di qualità e spesso non evidenzia neppure le effettive competenze specialistiche dell’ iscritto. Un elenco, per esempio curato da un Ufficio di polizia, indicante il nominativo di esperti attivi in settori estranei alle effettive competenze specifiche di quello stesso ufficio, è sicuramente presuntuoso ed inadeguato e non può sostituire in alcun modo i compiti, peraltro non delegabili come è il caso della scelta dei periti o dei consulenti, che il legislatore ha voluto esplicitamente attribuire a Giudici e Magistrati.

Se il Magistrato, il Pubblico ministero o la Parte scelgono l’ esperto personalmente, questi si assumono, nella coscienza della propria incompetenza in quella specifica materia, tutta la responsabilità di valutazione sulle capacità e garanzie professionali specialistiche altrui.
Per quanto paradossale possa sembrare questa procedura, è ancora la soluzione migliore, a condizione che tale scelta sia fatta con saggia intelligenza, al di fuori di qualsiasi condizionamento (clientelare, politico, nepotistico, religioso, ecc.) così come in assoluta indipendenza da elenchi inadeguati e sia veramente il frutto di un corretto approfondimento sulla persona e sulla professionalità dell’ esperto in questione, informazioni che lo specialista stesso è tenuto a fornire correttamente al suo committente e quest’ ultimo, se del caso, a verificare.

Come soleva dire un noto Giudice italiano di Cassazione, ognuno ha il perito che si merita.

Ultimo aggiornamento ( mercoledì 05 marzo 2008 )